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SERVIZI INFORMATICI PER LE RELAZIONI CON LA P.A.

Riferimenti normativi  - (sito web dove richiedere la posta certificata: https://www.postacertificata.gov.it)
Art. 32, 34, 35, Legge n. 69/2009 (Capo III - Piano industriale della P.A.)
Circolare 3/2001 Ministero Funzione Pubblica: Linee guida ai fini dell'organizzazione, usabilità e accessibilità dei siti web delle P.A.
Codice dell' Amministrazione digitale (L.n 15012000)
D.P.C.M. 6 maggio 2009 : (Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini)
D.L. 78/2009 art. 34

Finalità
Al fine di favorire le relazioni tra P.A. e cittadini il legislatore ha introdotto (D .L.l1212008) una serie di disposizioni modificative del codice dell'amministrazione digitale finalizzato ad un maggiore utilizzo della PEC L'art. 16 del d.l. 185/2008 prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di istituire una casella di PEC di cui possono servirsi i cittadini per le comunicazioni con le P.A.
- Gli effetti dell'utilizzo della PEC sono equiparati a quelli della notificazione per mezzo di posta ordinaria. -
Ha inoltre previsto l'obbligo dell'utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle medesime P.A.
L'art. 16-bis prevede inoltre l'attribuzione gratuita di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini che ne facciano richiesta.

Precisazioni
Art. 34 d.l. 78/2009
L'assegnazione ai cittadini residenti di caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale è una facoltà.
Deve essere pubblicato nella pagina iniziale del sito un indirizzo di posta elettronica certificata che i cittadini possono utilizzare per inoltrare richieste all' Amministrazione (Casella di PEC generale)
Le Amministrazioni devono assicurare un servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
E' fatto obbligo di istituire un registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico e consentire, mediante strumenti specifici di accertare a distanza lo stato di avanzamento delle pratiche.
Dall'applicazioni di tali disposizioni non devono derivare obblighi a carico dell'Amministrazione.
Art. 17, c.28 del d.l. 78/2009 : Validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alla P.A.

06 Settembre 2010
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